Ritardo o impedimento nell’esecuzione dei contratti di vendita internazionale

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Cosa sono  il ritardo o impedimento nell’esecuzione dei contratti di vendita internazionale ad oggi causati dalla Pandemia?

I  Contratti di  vendita internazionale hanno una caratteristica specifica;  può  infatti intercorrere molto tempo fra la conclusione del contratto  e la sua esecuzione.

Pensiamo, ad esempio all’acquisto di una partita latte dalla Germania in cui la società Italiana acquista dal fornitore estero una certa quantità di latte che verrà  poi consegnata nell’arco di vari  mesi .

L’ attuale scenario

L’Organizzazione Mondiale della Sanità(“OMS”) ha dichiarato lo scorso 11 marzo a causa del Coronavirus Covid-19 lo stato di Pandemia in tutto il pianeta .

Lo stato di Pandemia può essere causa di risoluzione per Forza Maggiore.

Che cos’è la Forza Maggiore?  In Italia esiste questa figura giuridica?

La risposta è NO.

La Forza Maggiore non esiste in Italia. Da noi si parla di inadempimento contrattuale determinato da impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.

Oltre a ciò, è necessario ed indispensabile esaminare il testo del contratto di vendita, al fine di poter statuire se al suo interno siano presenti clausole in merito alla legge ad esso applicabile e se si può parlare di Forza Maggiore.

Cosa si deve analizzare

Nel contratto si enuncia :

-La Pandemia è  espressamente regolata nel contratto ?

-Si applica al contratto la  Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merce (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”) ?

oppure

– si applica la legge nazionale del Paese di appartenenza  del venditore ?

Nel caso in cui si applichi la Convenzione è necessario verificare se  le circostanze soddisfino le condizioni previste dall’art.79 della Convenzione

Gli scenari potrebbero essere :

1.sospensione del contratto: per un periodo fra le parti concordato;

2.rinegoziazione del contratto: può essere  concordato un differimento delle consegne e, se appropriato, una rinegoziazione dei prezzi;

3.risoluzione del contratto: si potrà validamente chiedere la risoluzione del contratto qualora la prestazione, la rinegoziazione o la sospensione  risultino  impossibili.

In sintesi, essendo la materia piuttosto articolata è necessario affrontare e discutere le specifiche di ogni caso  con un professionista competente in materia.

Un primo passaggio da attivare subito è rivolgersi alla Camere di Commercio di riferimento per ottenere un’attestazione in lingua inglese che certifichi l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus in atto come causa di forza maggiore che impedisce di adempiere agli obblighi contrattuali assunti .