Organo di controllo e revisione legale dei conti per gli ETS

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Le innovazioni introdotte dal CTS sui controlli di associazioni e fondazioni sono rilevanti. 

ORGANO DI CONTROLLO (art.30 CTS)

Quali Enti del Terzo settore sono tenuti a nominare l’organo di controllo?

  • associazioni riconosciute e non riconosciute (Aps, Organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, ecc.): diviene obbligatoria SOLO al superamento di specifici parametri dimensionali;
  • fondazioni: la nomina è SEMPRE obbligatoria.
  • imprese sociali: la nomina è SEMPRE obbligatoria.

Inoltre, risulta SEMPRE obbligatoria, indipendentemente dal tipo di ente e dai requisiti dimensionali, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall’art.10 del CTS.

Quali sono i requisiti dimensionali richiesti alle associazioni?

  • Totale attivo dello Stato patrimoniale                                              >=  110.000,00 euro
  • Ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate          >=  220.000,00 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio                           >=  5 unità

il requisito di obbligatorietà si intende superato quando 2 su 3 dei requisiti elencati sono superati per due esercizi consecutivi.

Chi può comporre l’organo di controllo?

L’articolo 30 prevede che qualora si opti per un organo monocratico, l’unico componente debba essere necessariamente scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2397 del c.c. e cioè tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nel caso in cui l’organo fosse collegiale, almeno uno dei componenti deve avere i requisiti richiesti, mentre gli altri possono anche non essere professionisti.

Quali sono i compiti e le responsabilità dell’organo di controllo?

Oltre alle normali verifiche previste dall’art. 2403 c.c., all’organo di controllo degli enti del Terzo settore vengono richieste ulteriori specifiche incombenze.

In particolare:

  • si richiede di monitorare i principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del d.lgs 231/01, qualora applicabili;
  • vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • emettere un’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida emanate con D.M. del 4 Luglio 2019 (GU 9.08.19 n.186). Il legislatore non chiede esplicitamente all’organo di controllo una verifica del bilancio sociale, ma una attestazione di conformità al contenuto delle Linee Guida su citate.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Per questo motivo, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI (art.31 CTS)

Tutti gli Enti del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando vengono superati i seguenti limiti dimensionali:

  • Totale attivo dello Stato patrimoniale                                              >=  1.100.000,00 euro
  • Ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate          >=  2.200.000,00 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio                           >=  12 unità

il requisito di obbligatorietà si intende superato, anche in questo caso, quando 2 su 3 dei requisiti elencati sono superati per due esercizi consecutivi.

L’Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti.