OBBLIGHI CONTABILI DEGLI ETS

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QUALI SONO GLI OBBLIGHI CONTABILI DEGLI ETS?

Gli Enti del Terzo settore devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa” (Art. 13).

Questo articolo rappresenta un’importante punto di svolta rispetto alla normativa previgente, dove gli Enti che svolgevano esclusivamente attività istituzionale erano tenuti solo alla redazione di un rendiconto economico-patrimoniale-finanziario predisposto usando documenti contabili, ma senza alcun obbligo di registrazione. 

Il legislatore ha dunque voluto individuare in modo chiaro gli obblighi contabili riguardanti tutti gli Enti del Terzo settore.

Il criterio individuato per capire quale tipo di rendicontazione utilizzare è di natura dimensionale e va ottemperato con la natura delle attività esercitate.

In particolare, si distinguono gli Enti del Terzo settore di piccole dimensioni da quelli non piccoli e si valutano gli Enti che esercitano o meno attività commerciale e se questa è o meno prevalente.

OBBLIGHI CONTABILI ETS NON COMMERCIALI:

La determinazione della soglia deve essere effettuata tenendo conto di tutte le componenti positive di reddito (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate), oltre a fare attenzione alla tecnica di rilevazione contabile utilizzata (rilevazione per cassa o rilevazione per competenza economica).

Sulla base di quanto affermato si potrebbe trovarsi di fronte a queste diverse casistiche:

  1. Enti piccoli: ovvero Enti che hanno componenti di reddito positive complessivamente inferiori ai 220.000 euro;
  2. Enti non piccoli: ovvero Enti che hanno componenti di reddito positive superiori ai 220.000 euro;
  3. Enti grandi: ovvero Enti con componenti di reddito positive superiori a 1 milione di euro.

Il criterio di rilevazione contabile può essere scelto tra economico o per cassa nel caso degli Enti piccoli, mentre nel caso degli Enti non piccoli o grandi deve essere quello economico.

La struttura della rendicontazione richiesta è stata definita dal Consiglio Nazionale del Terzo settore nei primi mesi del 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg.

Una volta compreso a quale target dimensionale fa riferimento l’Ente risulterà necessario comprendere quale tipo di rendicontazione produrre.

  • Enti piccoli

La norma prevede che il bilancio degli Enti piccoli possa essere redatto compilando il rendiconto gestionale per cassa; resta salvo il fatto che se un Ente piccolo vuole può sempre optare per la compilazione del bilancio in forma completa seguendo il criterio di valutazione economico.

Non viene richiesta ulteriore documentazione di tipo qualitativo (es. relazione di missione).

È richiesto agli Enti piccoli di prevedere la predisposizione di un rendiconto specifico nel caso di attività di raccolta fondi (art. 79).

Inoltre, nel caso in cui gli Enti piccoli svolgano anche attività strumentali o di carattere secondario, la norma prevede debbano documentarla con apposita annotazione da allegare al rendiconto (art. 13 comma 6).

  • Enti non piccoli

Nel caso, invece, di Enti non piccoli viene richiesto in modo esplicito che l’Ente rediga:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale (che evidenzia proventi e oneri dell’Ente);
  • relazione di missione (dovrà descrivere le poste di bilancio, i criteri di valutazione utilizzati, l’andamento economico e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).
  • Enti grandi (art.14)

Per gli Enti con dimensioni elevate la norma prevede l’obbligo di:

Obblighi contabili

Pare dunque necessario per tutti gli Enti non piccoli redigere scritture sistematiche e cronologiche che consentano con analiticità e certezza di evidenziare le operazioni effettuate nel periodo.

A queste scritture seguirà la redazione di un rendiconto o di un bilancio da depositare entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.

Gli Enti dovranno pertanto tenere il libro giornale e il libro degli inventari e nel caso esercitino anche attività commerciale non prevalente, tenere contabilità separata rispetto a quella istituzionale e i relativi registri IVA.

Una deroga è prevista per gli Enti piccoli che hanno conseguito nell’anno proventi di ammontare non superiore a 220.000 euro. In questo caso è consentito redigere esclusivamente il rendiconto delle entrate e uscite in luogo di una vera contabilità (art.87 comma 3).

Un’ulteriore deroga è prevista per le ODV e le APS che esercitano attività commerciale con ricavi non superiori al limite di 130.000 euro e applicano il regime forfetario (art. 86 del CTS). In quest’ultimo caso è sufficiente la mera conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

Gli Enti del Terzo settore non commerciali non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, limitatamente alle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.

OBBLIGHI CONTABILI ETS COMMERCIALI:

Diversa è la disciplina degli ETS che sono “prevalentemente” commerciali e le imprese sociali. 

Questi ultimi, infatti, oltre a tenere le scritture ex art.2214 c.c., redigono il bilancio in conformità alle disposizioni civilistiche in quanto equiparate alle società da cui si distinguono solo per la finalità soggettiva non lucrativa. 

Nello specifico, dunque, si ritiene che gli ETS principalmente commerciali dovranno muoversi secondo quanto indicato dal codice civile.

In ultimo è bene ricordare che le imprese sociali devono tenere libro giornale, il libro degli inventari in conformità a quanto previsto per le imprese e redigere il bilancio di esercizio secondo quanto previsto per le società