REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

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Finalmente è stato istituito il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106, del 15 settembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.261 del 21 ottobre 2020 ha finalmente istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il DM disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione nel Registro stesso.

Perché è così importante il RUNTS?

Perché l’intero sistema del Terzo settore sarà retto dal Registro Unico.

Infatti, non si fa parte del “Terzo settore” e di conseguenza non si ottiene la denominazione di ETS (Ente del Terzo Settore) se non si è iscritti al Registro Unico. Va comunque specificato che l’iscrizione è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali, finanziarie e più in generale la possibilità di qualificarsi come ETS.

  • Da quando sarà possibile per un nuovo Ente iscriversi al Registro?

Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM, ovvero presumibilmente dalla seconda metà del mese di Aprile 2021.

  • Quando ci sarà la piena operatività del RUNTS, comprese anche le norme fiscali?

Dal 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sui Regimi fiscali agevolativi previsti dal CTS nel Titolo X.

Presumendo che l’autorizzazione UE arrivi nel 2021, dal 1° gennaio 2022 l’intera riforma avrà la sua completa e piena attuazione.

  • Per gli Enti già esistenti che hanno la qualifica di APS e ODV come funzionerà il passaggio?

Per ODV e APS la trasmigrazione dai Registri Regionali avverrà automaticamente e con il passaggio i vecchi registri verranno “cancellati”. Prima di tale data sarà necessario effettuare gli adeguamenti statutari obbligatori previsti per rendere lo statuto conforme al Dlgs 117/2017.

Per i soli Enti con Personalità Giuridica all’atto dell’iscrizione sarà probabilmente richiesta un’attestazione notarile che confermi la consistenza del patrimonio minimo previsto (15.000 euro Associazioni, 30.000 euro Fondazioni).

E per le ONLUS?

L’Anagrafe delle ONLUS continuerà a “vivere” fino al 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sulle norme fiscali del CTS. Pertanto, le ONLUS continueranno ad applicare fino a tale data la disciplina di cui al D.Lgs n. 460/1997.

Ciò significherà che le ONLUS nel periodo transitorio dovranno:

  • decidere che “tipo” di Ente del Terzo Settore diventare;
  • modificare lo Statuto sociale rendendolo conforme al Dlgs 117/2017 e subordinandone la piena operatività all’iscrizione al RUNTS;
  • iscriversi al RUNTS dal 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sulle norme fiscali del CTS.

Va detto che una ONLUS potrebbe decidere di iscriversi al RUNTS anche prima di quanto indicato, in tal caso si troverebbe nella condizione di veder disapplicate le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs n. 460/1997 e di non poter ancora utilizzare le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 117/2017. Condizione questa, come si può ben capire, molto delicata.

E per tutti gli altri Enti?

Potranno liberamente decidere se iscriversi al RUNTS e quindi poter assumere la qualifica di ETS oppure decidere di non iscriversi. Si ricorda che le agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS saranno pienamente operative dal 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sulle norme fiscali.

Quali saranno gli adempimenti che gli Enti del Terzo settore dovranno fare nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

1. iscrizione e deposito dei documenti necessari per iscrizione;

2. cancellazione dell’Ente;

3. deposito atto costitutivo e statuto e sue modifiche;

4. deposito bilancio e bilancio sociale;

5. atti relativi ad operazioni straordinarie;

6. atti di nomina degli organi e di attribuzione dei poteri.